Guida per i produttori
Vendere sapone e cosmetici fatti in casa: persona responsabile, sicurezza, notifica, etichetta
Si può vendere il sapone fatto in casa? È un cosmetico: persona responsabile, relazione sulla sicurezza firmata da un valutatore, fascicolo, notifica CPNP, buone pratiche, etichetta INCI e sanzioni.
Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Un sapone, una crema, un balsamo per labbra o un olio da massaggio venduti al pubblico sono prodotti cosmetici: valgono le regole europee sui cosmetici, anche se li fai in piccolo e con l'olio della tua azienda.
- Prima di vendere servono una persona responsabile, una relazione sulla sicurezza firmata da un valutatore qualificato, un fascicolo del prodotto e la notifica sul portale europeo CPNP.
- Si produce seguendo le buone pratiche di fabbricazione, e l'etichetta ha indicazioni obbligatorie proprie, con gli ingredienti in nomenclatura INCI.
- Le sanzioni sono pesanti: fino al carcere per un cosmetico dannoso e ammende fino a 100.000 euro per chi lo vende senza valutazione della sicurezza.
Perché il sapone fatto in casa è un cosmetico
Il regolamento europeo sui prodotti cosmetici (Reg. CE 1223/2009) considera cosmetico qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo per pulirle, profumarle, modificarne l'aspetto, proteggerle o mantenerle in buono stato. Il sapone per le mani, lo shampoo solido, la crema alla lavanda e l'oleolito di calendula lo sono. Non conta che tu sia un'azienda agricola, che il prodotto sia naturale o che ne venda pochi pezzi al mercatino: «fatto in casa» non è un'esenzione.
Il sapone per i piatti o il bucato, invece, non è un cosmetico ma un detergente, con un altro regolamento e altre regole di etichettatura e sicurezza chimica.
Cosa serve prima di vendere
- Una persona responsabile stabilita nell'Unione (articolo 4): di solito il fabbricante, cioè tu o la tua impresa. È lei che garantisce la conformità del prodotto e risponde alle autorità.
- La relazione sulla sicurezza (articolo 10 e allegato I): valuta ogni ingrediente, le impurezze, la stabilità, la qualità microbiologica e l'esposizione, e si conclude con il giudizio di un valutatore della sicurezza con titolo universitario in farmacia, tossicologia, medicina o discipline analoghe. Non puoi firmarla da solo se non hai quei titoli: è il costo principale, e va rifatta per ogni ricetta diversa.
- Il fascicolo informativo del prodotto (PIF, articolo 11): descrizione, relazione sulla sicurezza, metodo di fabbricazione con la dichiarazione di conformità alle buone pratiche, prove degli effetti vantati, dati sulla sperimentazione animale. Va conservato per dieci anni dopo l'ultimo lotto.
- La notifica sul CPNP, il portale europeo dei cosmetici, prima dell'immissione sul mercato (articolo 13): è gratuita e si fa online.
- Le buone pratiche di fabbricazione (articolo 8): locali, attrezzature, igiene, controllo delle materie prime e dei lotti, documentate. Il riferimento è la norma ISO 22716.
Gli ingredienti
Molte sostanze sono vietate o ammesse solo entro certi limiti (allegati II–VI del regolamento): conservanti, coloranti, filtri UV e, per i saponi «naturali», anche molti oli essenziali, che contengono allergeni da dichiarare in etichetta sopra certe soglie. Il sapone fatto con la soda caustica deve avere il pH e l'eccesso di grassi sotto controllo: è proprio quello che la relazione sulla sicurezza verifica. Se usi oli essenziali o oleoliti delle tue piante, vedi anche la guida sulle erbe aromatiche e officinali.
L'etichetta del cosmetico
Sul contenitore e sull'imballaggio vanno indicati (articolo 19):
- nome o ragione sociale e indirizzo della persona responsabile;
- il contenuto nominale (peso o volume);
- la data di durata minima o, per i prodotti che durano più di trenta mesi, il simbolo del vasetto aperto con il periodo dopo l'apertura (PAO);
- le precauzioni d'impiego;
- il numero di lotto;
- la funzione del prodotto, se non è evidente;
- l'elenco degli ingredienti con i nomi INCI, in ordine decrescente di peso.
Le diciture vanno in italiano. Attenzione alle promesse: un cosmetico non cura, non «guarisce l'acne» né «disinfetta», e le dichiarazioni devono essere dimostrabili.
Le sanzioni
Il decreto che sanziona le violazioni del regolamento (D.Lgs. 204/2015) prevede, tra l'altro:
- la reclusione da uno a cinque anni e la multa per chi produce o vende cosmetici che possono essere dannosi per la salute (articolo 3);
- l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro per chi immette sul mercato un cosmetico senza fascicolo o con una valutazione della sicurezza non conforme (articolo 8);
- da 1.000 a 6.000 euro per la mancata notifica (articolo 9) e per la violazione delle buone pratiche di fabbricazione (articolo 7);
- da 500 a 4.000 euro per l'etichetta non conforme (articolo 13).
Conviene?
Per un'azienda agricola che produce olio, latte d'asina o di capra, miele o piante officinali, il cosmetico è un modo per valorizzare il prodotto: ma i costi fissi (valutatore, analisi, prove di stabilità) si pagano su ogni ricetta. La strada più comune per partire è affidare la produzione a un laboratorio cosmetico conto terzi, che fa da fabbricante, con la tua materia prima e il tuo marchio: la persona responsabile può restare la tua impresa o essere il laboratorio, secondo gli accordi.
Fonti
- Reg. (CE) 1223/2009, artt. 2, 4, 8, 10, 11, 13 e 19 — prodotti cosmetici (EUR-Lex)
- D.Lgs. 4 dicembre 2015, n. 204 — sanzioni per le violazioni del regolamento cosmetici (Normattiva)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.