Guida per i produttori

Vendere sapone e cosmetici fatti in casa: persona responsabile, sicurezza, notifica, etichetta

Si può vendere il sapone fatto in casa? È un cosmetico: persona responsabile, relazione sulla sicurezza firmata da un valutatore, fascicolo, notifica CPNP, buone pratiche, etichetta INCI e sanzioni.

Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Perché il sapone fatto in casa è un cosmetico

Il regolamento europeo sui prodotti cosmetici (Reg. CE 1223/2009) considera cosmetico qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo per pulirle, profumarle, modificarne l'aspetto, proteggerle o mantenerle in buono stato. Il sapone per le mani, lo shampoo solido, la crema alla lavanda e l'oleolito di calendula lo sono. Non conta che tu sia un'azienda agricola, che il prodotto sia naturale o che ne venda pochi pezzi al mercatino: «fatto in casa» non è un'esenzione.

Il sapone per i piatti o il bucato, invece, non è un cosmetico ma un detergente, con un altro regolamento e altre regole di etichettatura e sicurezza chimica.

Cosa serve prima di vendere

  1. Una persona responsabile stabilita nell'Unione (articolo 4): di solito il fabbricante, cioè tu o la tua impresa. È lei che garantisce la conformità del prodotto e risponde alle autorità.
  2. La relazione sulla sicurezza (articolo 10 e allegato I): valuta ogni ingrediente, le impurezze, la stabilità, la qualità microbiologica e l'esposizione, e si conclude con il giudizio di un valutatore della sicurezza con titolo universitario in farmacia, tossicologia, medicina o discipline analoghe. Non puoi firmarla da solo se non hai quei titoli: è il costo principale, e va rifatta per ogni ricetta diversa.
  3. Il fascicolo informativo del prodotto (PIF, articolo 11): descrizione, relazione sulla sicurezza, metodo di fabbricazione con la dichiarazione di conformità alle buone pratiche, prove degli effetti vantati, dati sulla sperimentazione animale. Va conservato per dieci anni dopo l'ultimo lotto.
  4. La notifica sul CPNP, il portale europeo dei cosmetici, prima dell'immissione sul mercato (articolo 13): è gratuita e si fa online.
  5. Le buone pratiche di fabbricazione (articolo 8): locali, attrezzature, igiene, controllo delle materie prime e dei lotti, documentate. Il riferimento è la norma ISO 22716.

Gli ingredienti

Molte sostanze sono vietate o ammesse solo entro certi limiti (allegati II–VI del regolamento): conservanti, coloranti, filtri UV e, per i saponi «naturali», anche molti oli essenziali, che contengono allergeni da dichiarare in etichetta sopra certe soglie. Il sapone fatto con la soda caustica deve avere il pH e l'eccesso di grassi sotto controllo: è proprio quello che la relazione sulla sicurezza verifica. Se usi oli essenziali o oleoliti delle tue piante, vedi anche la guida sulle erbe aromatiche e officinali.

L'etichetta del cosmetico

Sul contenitore e sull'imballaggio vanno indicati (articolo 19):

Le diciture vanno in italiano. Attenzione alle promesse: un cosmetico non cura, non «guarisce l'acne» né «disinfetta», e le dichiarazioni devono essere dimostrabili.

Le sanzioni

Il decreto che sanziona le violazioni del regolamento (D.Lgs. 204/2015) prevede, tra l'altro:

Conviene?

Per un'azienda agricola che produce olio, latte d'asina o di capra, miele o piante officinali, il cosmetico è un modo per valorizzare il prodotto: ma i costi fissi (valutatore, analisi, prove di stabilità) si pagano su ogni ricetta. La strada più comune per partire è affidare la produzione a un laboratorio cosmetico conto terzi, che fa da fabbricante, con la tua materia prima e il tuo marchio: la persona responsabile può restare la tua impresa o essere il laboratorio, secondo gli accordi.

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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