Guida per i produttori
Vendere riso: gruppi, Arborio e Carnaroli, «classico» e origine in etichetta
Il riso venduto in Italia: tondo, medio, lungo A e lungo B, le varietà tradizionali riservate, l'indicazione «classico» con la tracciabilità dell'Ente Risi, i limiti di qualità e l'origine in etichetta fino al 31 dicembre 2026.
Verificata il 19/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.
In breve
- Il riso venduto in Italia al consumatore finale segue il decreto legislativo 131/2017: si chiama riso tondo, medio, lungo A o lungo B secondo la forma del grano, e il nome della varietà può accompagnare quello del gruppo.
- Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, Sant'Andrea, Vialone Nano e Ribe sono denominazioni riservate: chi le usa non scrive «riso lungo A», e l'indicazione «classico» spetta solo alla varietà omonima con la tracciabilità varietale dell'Ente Nazionale Risi.
- Integrale, semilavorato, parboiled o colorato si dicono nel nome del prodotto, e la qualità ha limiti massimi di grani rotti, gessati e difettosi.
- Sulla confezione va l'origine: paese di coltivazione, di lavorazione e di confezionamento, oppure «origine del riso: Italia». È un regime sperimentale in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Dal risone al riso
Il decreto (articolo 2) distingue tre prodotti:
- riso greggio (il risone): il seme ancora rivestito dalla lolla;
- riso semigreggio o integrale: il risone sbramato, cioè senza lolla;
- riso: il risone lavorato, senza lolla e con il pericarpo e il germe tolti in parte o del tutto.
Il nome «riso» spetta solo al semigreggio e al lavorato (articolo 4): il risone non si vende al consumatore come riso. Chi coltiva e vuole vendere il proprio riso lo fa lavorare in una riseria, propria o per conto terzi (vedi trasformazione per conto terzi), e lo vende come prodotto della propria azienda (vedi vendita diretta).
I quattro gruppi e il nome sulla confezione
Il nome dell'alimento è quello del gruppo a cui appartiene il riso (articolo 3 e allegato 1):
| Gruppo | Lunghezza del grano | Rapporto lunghezza/larghezza |
|---|---|---|
| Riso tondo (o «Originario») | fino a 5,2 mm | sotto 2 |
| Riso medio | oltre 5,2 e fino a 6,0 mm | sotto 3 |
| Riso lungo A | oltre 6,0 mm | oltre 2 e sotto 3 |
| Riso lungo B | oltre 6,0 mm | 3 o più |
Accanto al gruppo si possono scrivere i nomi delle varietà da cui il riso è ottenuto, purché siano nel registro varietale tenuto dall'Ente Nazionale Risi (articolo 6), che si aggiorna entro il 31 agosto e vale dalla campagna che comincia il 1° settembre. Un nome di varietà sulla confezione che non compare anche nel nome dell'alimento è vietato (sanzione da 600 a 3.500 euro). Le vecchie classi della legge del 1958 (comune, semifino, fino, superfino) non esistono più: quella legge è abrogata dal 1° settembre 2018.
Nel nome devono comparire anche (articolo 3, comma 6):
- «semilavorato», «integrale» o «semigreggio», se la lavorazione non è quella completa;
- il trattamento subito, per esempio parboiled;
- il colore del pericarpo, se non è il normale biancastro e dipende dalla varietà (riso rosso, riso nero).
Più varietà con pericarpo di colori diversi si vendono come «miscela di risi colorati», senza riferimenti ai gruppi e con i nomi delle varietà. Mescolare riso bianco e parboiled è vietato, a meno che nella miscela ci sia anche riso colorato.
Nomi di fantasia e caratteristiche particolari sono ammessi se non contraddicono il nome dell'alimento e non ingannano il consumatore (articolo 3, comma 5; per le regole generali vedi etichetta).
Arborio, Carnaroli e le altre varietà tradizionali
Le denominazioni dell'allegato 2 del decreto sono riservate (articolo 5). Si possono usare per il riso ottenuto:
- dalla varietà omonima iscritta nel registro dell'Ente Nazionale Risi;
- da un'altra varietà iscritta nel registro che ha le caratteristiche del granello indicate per quella denominazione.
Chi usa una di queste denominazioni deve usare solo quella: niente «riso lungo A» accanto a «Carnaroli». Anche qui il nome indica se il riso è integrale o semilavorato e il trattamento subito. Le violazioni costano da 1.000 a 5.000 euro.
L'indicazione «classico»
«Classico», accanto alla denominazione, spetta solo al riso della varietà omonima con tracciabilità varietale garantita (articolo 5, comma 5). Il decreto ministeriale del 7 agosto 2018 la limita a sette varietà: Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, S. Andrea, Vialone Nano e Ribe. La tracciabilità copre ogni fase, dalla semina alla vendita:
- gli operatori della filiera si registrano al sistema informatico dell'Ente Nazionale Risi, dove gestiscono le denunce;
- il risicoltore presenta la domanda di adesione entro il 20 luglio di ogni anno: quelle tardive non sono ricevibili;
- il ritiro si può chiedere solo prima della denuncia di produzione;
- l'Ente controlla i documenti nel sistema e fa verifiche a campione in azienda.
Una partita destinata al «classico» può sempre essere venduta senza quella indicazione. Possono aderire anche i risicoltori che producono riso DOP o IGP.
I limiti di qualità
Il riso che non rispetta i valori massimi dell'allegato 4 non si può vendere con il nome «riso» (sanzione da 1.000 a 5.000 euro). Alcuni limiti, in percentuale:
| Difetto | Massimo |
|---|---|
| Grani rotti o rotture | 5,00% |
| Grani striati o pigmentati | 3,00% (oltre, il nome dice «ostigliato») |
| Grani gessati | 4,50% |
| Grani danneggiati | 2,50% |
| Grani danneggiati da calore | 0,05% |
| Grani immaturi, malformati e di altre varietà | 10,00%, di cui altre varietà 5,00% |
| Materie estranee non commestibili (sassi, paglia, insetti) | 0,01% |
Il limite sulle altre varietà vale per le denominazioni tradizionali e quando il nome della varietà accompagna il gruppo. I limiti non si applicano alla miscela di risi colorati.
L'origine in etichetta
Un decreto del 26 luglio 2017 chiede tre indicazioni sull'etichetta del riso:
- «Paese di coltivazione del riso»: dove è stato coltivato il risone;
- «Paese di lavorazione»: dove è stato lavorato;
- «Paese di confezionamento»: dove è stato confezionato.
Se le tre fasi avvengono nello stesso paese basta «origine del riso: Italia». Se una fase avviene in più paesi si possono usare «UE», «non UE» o «UE e non UE». Le indicazioni stanno in un punto evidente, nello stesso campo visivo, con caratteri alti almeno 1,2 millimetri (altezza della x).
È un regime sperimentale, prorogato di anno in anno in attesa delle regole europee. L'ultima proroga (decreto del 26 dicembre 2025, in Gazzetta Ufficiale l'11 febbraio 2026) lo porta al 31 dicembre 2026. Dopo quella data vale una nuova proroga, se arriva; altrimenti resta la regola europea generale: l'origine è obbligatoria quando tacerla può ingannare il consumatore (articolo 26 del regolamento 1169/2011). Lo stesso regime vale per latte, pasta, pomodoro e salumi: vedi origine in etichetta.
Quando il decreto non si applica
- Al riso DOP o IGP, che segue il proprio disciplinare (vedi DOP e IGP).
- Al riso destinato ad altri paesi (vedi esportare).
- Al riso fabbricato o venduto legalmente in un altro Stato dell'Unione europea, in Turchia o nello Spazio economico europeo.
Con un marchio collettivo si possono riportare anche le indicazioni del suo regolamento d'uso (articolo 7), ma marchi che ingannano sull'origine o sulla qualità del riso costano da 2.000 a 8.000 euro.
Controlli e sanzioni
Controllano il Ministero dell'agricoltura e l'Ente Nazionale Risi; le sanzioni le applica l'Ispettorato repressione frodi (ICQRF). Per una violazione sanabile accertata per la prima volta, l'organo di controllo manda una diffida: venti giorni per mettersi in regola prima della sanzione (articolo 10, che richiama il decreto-legge 91/2014).
Fonti
- D.Lgs. 131/2017 — mercato interno del riso, articoli 1-12 e allegati 1 e 4 (Normattiva)
- D.M. 7 agosto 2018 — condizioni per l'indicazione «classico» e tracciabilità varietale (Gazzetta Ufficiale)
- D.M. 26 luglio 2017 — indicazione dell'origine in etichetta del riso (Gazzetta Ufficiale)
- D.M. 26 dicembre 2025 — proroga dei regimi sperimentali di origine al 31 dicembre 2026 (Gazzetta Ufficiale)
Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.