Guida per i produttori

Vendere riso: gruppi, Arborio e Carnaroli, «classico» e origine in etichetta

Il riso venduto in Italia: tondo, medio, lungo A e lungo B, le varietà tradizionali riservate, l'indicazione «classico» con la tracciabilità dell'Ente Risi, i limiti di qualità e l'origine in etichetta fino al 31 dicembre 2026.

Verificata il 19/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Dal risone al riso

Il decreto (articolo 2) distingue tre prodotti:

Il nome «riso» spetta solo al semigreggio e al lavorato (articolo 4): il risone non si vende al consumatore come riso. Chi coltiva e vuole vendere il proprio riso lo fa lavorare in una riseria, propria o per conto terzi (vedi trasformazione per conto terzi), e lo vende come prodotto della propria azienda (vedi vendita diretta).

I quattro gruppi e il nome sulla confezione

Il nome dell'alimento è quello del gruppo a cui appartiene il riso (articolo 3 e allegato 1):

GruppoLunghezza del granoRapporto lunghezza/larghezza
Riso tondo (o «Originario»)fino a 5,2 mmsotto 2
Riso mediooltre 5,2 e fino a 6,0 mmsotto 3
Riso lungo Aoltre 6,0 mmoltre 2 e sotto 3
Riso lungo Boltre 6,0 mm3 o più

Accanto al gruppo si possono scrivere i nomi delle varietà da cui il riso è ottenuto, purché siano nel registro varietale tenuto dall'Ente Nazionale Risi (articolo 6), che si aggiorna entro il 31 agosto e vale dalla campagna che comincia il 1° settembre. Un nome di varietà sulla confezione che non compare anche nel nome dell'alimento è vietato (sanzione da 600 a 3.500 euro). Le vecchie classi della legge del 1958 (comune, semifino, fino, superfino) non esistono più: quella legge è abrogata dal 1° settembre 2018.

Nel nome devono comparire anche (articolo 3, comma 6):

Più varietà con pericarpo di colori diversi si vendono come «miscela di risi colorati», senza riferimenti ai gruppi e con i nomi delle varietà. Mescolare riso bianco e parboiled è vietato, a meno che nella miscela ci sia anche riso colorato.

Nomi di fantasia e caratteristiche particolari sono ammessi se non contraddicono il nome dell'alimento e non ingannano il consumatore (articolo 3, comma 5; per le regole generali vedi etichetta).

Arborio, Carnaroli e le altre varietà tradizionali

Le denominazioni dell'allegato 2 del decreto sono riservate (articolo 5). Si possono usare per il riso ottenuto:

Chi usa una di queste denominazioni deve usare solo quella: niente «riso lungo A» accanto a «Carnaroli». Anche qui il nome indica se il riso è integrale o semilavorato e il trattamento subito. Le violazioni costano da 1.000 a 5.000 euro.

L'indicazione «classico»

«Classico», accanto alla denominazione, spetta solo al riso della varietà omonima con tracciabilità varietale garantita (articolo 5, comma 5). Il decreto ministeriale del 7 agosto 2018 la limita a sette varietà: Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, S. Andrea, Vialone Nano e Ribe. La tracciabilità copre ogni fase, dalla semina alla vendita:

Una partita destinata al «classico» può sempre essere venduta senza quella indicazione. Possono aderire anche i risicoltori che producono riso DOP o IGP.

I limiti di qualità

Il riso che non rispetta i valori massimi dell'allegato 4 non si può vendere con il nome «riso» (sanzione da 1.000 a 5.000 euro). Alcuni limiti, in percentuale:

DifettoMassimo
Grani rotti o rotture5,00%
Grani striati o pigmentati3,00% (oltre, il nome dice «ostigliato»)
Grani gessati4,50%
Grani danneggiati2,50%
Grani danneggiati da calore0,05%
Grani immaturi, malformati e di altre varietà10,00%, di cui altre varietà 5,00%
Materie estranee non commestibili (sassi, paglia, insetti)0,01%

Il limite sulle altre varietà vale per le denominazioni tradizionali e quando il nome della varietà accompagna il gruppo. I limiti non si applicano alla miscela di risi colorati.

L'origine in etichetta

Un decreto del 26 luglio 2017 chiede tre indicazioni sull'etichetta del riso:

Se le tre fasi avvengono nello stesso paese basta «origine del riso: Italia». Se una fase avviene in più paesi si possono usare «UE», «non UE» o «UE e non UE». Le indicazioni stanno in un punto evidente, nello stesso campo visivo, con caratteri alti almeno 1,2 millimetri (altezza della x).

È un regime sperimentale, prorogato di anno in anno in attesa delle regole europee. L'ultima proroga (decreto del 26 dicembre 2025, in Gazzetta Ufficiale l'11 febbraio 2026) lo porta al 31 dicembre 2026. Dopo quella data vale una nuova proroga, se arriva; altrimenti resta la regola europea generale: l'origine è obbligatoria quando tacerla può ingannare il consumatore (articolo 26 del regolamento 1169/2011). Lo stesso regime vale per latte, pasta, pomodoro e salumi: vedi origine in etichetta.

Quando il decreto non si applica

Con un marchio collettivo si possono riportare anche le indicazioni del suo regolamento d'uso (articolo 7), ma marchi che ingannano sull'origine o sulla qualità del riso costano da 2.000 a 8.000 euro.

Controlli e sanzioni

Controllano il Ministero dell'agricoltura e l'Ente Nazionale Risi; le sanzioni le applica l'Ispettorato repressione frodi (ICQRF). Per una violazione sanabile accertata per la prima volta, l'organo di controllo manda una diffida: venti giorni per mettersi in regola prima della sanzione (articolo 10, che richiama il decreto-legge 91/2014).

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

Nello stesso tema: Prodotti trasformati

Tutte le guide per i produttori, per tema