Guida per i produttori

Vendere pane e prodotti da forno: SCIA, pane fresco e pane conservato

Aprire un forno o fare pane in azienda agricola: la segnalazione al Comune e i requisiti, il pane con i propri cereali, le definizioni di panificio, pane fresco (72 ore) e pane conservato, etichette e allergeni.

Verificata il 12/10/2026 sulle fonti indicate in fondo.

In breve

Il forno: cosa serve

La legge sulle liberalizzazioni del 2006 (D.L. 223/2006, articolo 4) ha abolito il vecchio sistema delle licenze per i panifici. L'apertura, il trasferimento o la trasformazione di un panificio si comunicano al Comune con una segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da:

Chi produce pane può anche venderlo per il consumo immediato nei propri locali, con i propri arredi, ma senza servizio al tavolo (comma 2-bis).

Il pane in azienda agricola

Coltivare grano, macinarlo (anche presso un mulino per conto terzi) e cuocere il pane è il caso tipico di trasformazione dei propri prodotti, attività connessa all'agricoltura quando le materie prime sono in prevalenza aziendali (vedi trasformazione conto terzi e vendita diretta). Restano obbligatori il laboratorio registrato, l'autocontrollo (vedi HACCP) e le regole d'etichettatura. Il pane fatto nella cucina di casa non si vende (vedi prodotti fatti in casa).

Le farine di grani antichi o di varietà locali, il lievito madre e la cottura a legna sono argomenti di vendita forti, ma vanno dichiarati solo se veri e documentabili: le indicazioni in etichetta e a voce devono essere esatte.

Pane fresco, pane conservato e «panificio»

Il regolamento sul pane (D.M. 131/2018) fissa tre definizioni:

Etichette e vendita

Fonti

Questa guida spiega le regole in termini generali e non sostituisce la consulenza di un professionista. Per il tuo caso rivolgiti a un commercialista, a un Centro di assistenza agricola (CAA) o alla tua associazione di categoria.

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